14 maggio 2021

La Previdenza degli Amministratori delle Società di Capitali

Quando si tratta la previdenza degli amministratori bisogna considerare due ambiti di applicazione: l’accordo plurisoggettivo (come per i dipendenti) e il TFM (trattamento di fine mandato).

Va detto che la prima soluzione non è sempre percorribile. Secondo giurisprudenza la qualifica di amministratore di una Società di Capitali è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato purché non si tratti di Amministratore Unico e sia assoggettato all’organo di controllo della Società.

In tali casi le aziende possono effettuare versamenti nei fondi pensione degli amministratori in esenzione Irpef fino a 5.165 euro annui e dedurli dal reddito aziendale. Nel contempo l’Amministratore potrà riscattare totalmente la posizione al termine del mandato pagando l’aliquota Irpef più bassa, il 23%.

Il TFM, invece, richiede solo che l’istituto sia previsto nello Statuto della Società o sia presente in una delibera con data certa anteriore alla nomina dell’Amministratore. In questo modo l’azienda potrà dedurre per competenza le somme accantonate che dovranno rispondere semplicemente ad un criterio di congruità e coerenza con gli incarichi.

L’amministratore vedrà assoggettato il TFM a tassazione separata (media Irpef degli ultimi due anni) anziché ad aliquota marginale e anche l’INPS sarà dovuta in via differita (purché non siano superati gli eventuali massimali di contribuzione, in tal caso non sarà dovuta).

- Giuliano Calin -